Secondo il C.C.N.L. per l'Industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 26 novembre 2016, ogni lavoratore ha diritto a svolgere attività di formazione continua per un totale di 24 ore ogni 3 anni.
Il primo trienno di applicazione è iniziato il 1 gennaio 2017 e termina il 31 dicembre 2019.
In questo periodo, l'azienda ha il compito di programmare percorsi formativi da svolgere in orario di lavoro o secondo modalità equiparabili.
Chi sono i lavoratori coinvolti?
Tutti i lavoratori a tempo indeterminato, indipendentemente dalla data di assunzione, con rapporto in corso nel primo biennio 2017-2018
- I part-time (in questo caso, la quota delle 24 ore si riproporziona in funzione del ridotto orario di lavoro)
- I lavoratori a tempo determinato, secondo il principio di non discriminazione.
- Non sono coinvolti, invece, i lavoratori in apprendistato, o sommiistrati, la cui formazione è a carico dell'agenzia di somministrazione.
Con quali modalità possono essere svolte le 24 ore di formazione?
Le attività possono essere svolte con diverse modalità, in presenza o online.
Sono escluse le attività di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Cosa succede se l'azienda non si attiva?
Il lavoratore potrà seguire iniziative formative a sua scelta e l'azienda dovrà sostenere i 2/3 dei costi, fino a un massimo di € 300 nel triennio.
Quali iniziative possono essere scelte? In quali aree?
In via prioritaria, si sceglieranno quelle organizzate dall'azienda, anche d'intesa con la RSU.
In assenza, le aree identificate per le attività formative finalizzate all'acquisizione o all'aggiornamento di compentenze impiegabili nel contesto lavorativo dell'azienda:
- competenze trasversali
- competenze digitali
- competenze linguistiche
- competenze tecniche
- competenze gestionali